CONCORSI A CATTEDRA SCUOLA SECONDARIA - CONFLITTO DI INTERESSI - T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 12-06-2018, n. 6526

CONCORSI A CATTEDRA SCUOLA SECONDARIA - CONFLITTO DI INTERESSI - T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 12-06-2018, n. 6526

Il mero svolgimento di un tirocinio formativo attivo, abilitante alla partecipazione al concorso, non costituisce di per sé un'ipotesi di conflitto di interessi. Infatti, oltre alla tassatività delle cause di astensione, deve ritenersi che "perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico, in un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3678 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C.N., A.B., C.L., G.M., rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Letizia Cascianini, Laura Giovannacci, con domicilio eletto presso lo studio Maria Letizia Cascianini in Arezzo, via Guido Monaco 48;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice Classe di Concorso A34 Toscana non costituito in giudizio;

nei confronti

C.V., P.M., S.B., rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Duca D'Aosta n. 5;

L.B. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Diego Raffaele Verusio, con domicilio eletto presso lo studio Lazio Tar in Roma, via Flaminia 189;

L.A. ed altri non costituiti in giudizio;

R.P., K.D., V.G., G.M., rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Bocchi, Beatrice Pammolli, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Musacchio in Roma, Grazioli Lante;

per l'annullamento

della graduatoria definitiva della classe di concorso A34 docenti Toscana; del D.M. n. 69 del 23 febbraio 2016 (art. 4 comma 4 lett. d); del D.M. n. 97 DEL 23 febbraio 2016 (art.3 comma 2); del DD N. 150 del 11/5/2016; dei verbali delle operazioni condotte dalla Commissione e dal Comitato di vigilanza; delle schede di valutazione e degli elaborati dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del 12/5/2016; delle buste contenenti gli elaborati svolti dai candidati nelle giornate del 11/12 maggio 2016; dell'avviso di pubblicazione degli elenchi delle sedi di esame in Toscana; del verbale senza numerazione del 12 maggio 2016, intestato verbale della prova scritta (relativamente alle operazioni svolte presso l'ITC PACINOTTI), del verbale senza numerazione del 12 maggio 2016, e degli allegati, intestato Verbale della Prova Scritta (relativamente alle operazioni svolte presso il Laboratorio Informatico SID- Polo 5 Università di Pisa), del verbale senza numerazione del 12 maggio 2016 e degli allegati, intestato verbale della prova scritta (relativamente alle operazioni svolte presso l'ITIS L. Da Vinci di Pisa); delle schede di valutazione e degli elaborati di tutti i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del 12/5/2016 presso la predetta sede.

Risarcimento danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di C.V. ed altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con l'atto introduttivo del giudizio le ricorrenti chiedevano l'annullamento: della graduatoria definitiva della classe di concorso A34 docenti Toscana; del D.M. n. 69 del 23 febbraio 2016 (art. 4 comma 4 lett. d); del D.M. n. 97 DEL 23 febbraio 2016 (art.3 comma 2); del DD N. 150 del 11/5/2016; dei verbali delle operazioni condotte dalla Commissione e dal Comitato di vigilanza; delle schede di valutazione e degli elaborati dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del 12/5/2016; delle buste contenenti gli elaborati svolti dai candidati nelle giornate del 11/12 maggio 2016; nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso anteriore.

Chiedevano altresì la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti chiedevano l'annullamento: dell'avviso di pubblicazione degli elenchi delle sedi di esame in Toscana; del verbale senza numerazione del 12 maggio 2016, intestato verbale della prova scritta (relativamente alle operazioni svolte presso l'ITC PACINOTTI), del verbale senza numerazione del 12 maggio 2016, e degli allegati, intestato Verbale della Prova Scritta (relativamente alle operazioni svolte presso il Laboratorio Informatico SID- Polo 5 Università di Pisa), del verbale senza numerazione del 12 maggio 2016 e degli allegati, intestato verbale della prova scritta (relativamente alle operazioni svolte presso l'ITIS L. Da Vinci di Pisa); delle schede di valutazione e degli elaborati di tutti i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del 12/5/2016 presso la predetta sede.

Si costituiva l'amministrazione resistente e alcuni controinteressati chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il ricorso verte sul concorso relativo alla classe A034, scienze tecnologiche e chimiche per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente contestava l'inadempimento dell'amministrazione resistente alle richieste di accesso agli atti formulate.

Sul punto è sufficiente osservare che l'inottemperanza in questione non costituisce di per sé causa di annullamento dei provvedimenti impugnati potendo eventualmente costituire un fatto dal quale desumere elementi di prova purché circostanziati e puntuali. Ne discende che il primo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento in considerazione della sua inidoneità, astratta e concreta, a caducare il provvedimento amministrativo.

2.2. Con un secondo motivo di impugnazione parte ricorrente contesta la composizione della commissione.

In particolare, si evidenzia che una componente della commissione, prof.ssa A., ha partecipato, quale coordinatore, ai tirocini formativi attivi conclusi nel 2015, poco tempo prima dell'indizione del concorso. A giudizio di parte ricorrente tale circostanza si sarebbe tradotta in una importante agevolazione anche indiretta per i tirocinanti e, in generale, che tale circostanza descriverebbe un conflitto di interessi idoneo a viziare il procedimento.

In base all'art. 6, co. 2, lett. c), del D.M. 26 febbraio 2016, n. 96, l'"aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente" costituisce una causa di incompatibilità alla partecipazione del concorso.

Occorre osservare, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che l'attività di coordinamento del tirocinio formativo, abilitante allo svolgimento del concorso, costituisce ipotesi diversa dalla attività anche di docenza svolta in relazione a corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento. Tale circostanza emerge, anzitutto, dalla diversa finalità delle due attività, in quanto l'una è diretta a offrire lo svolgimento di un tirocinio pratico abilitante al concorso e diretto a formare il futuro docente, mentre il secondo costituisce un corso finalizzato espressamente e puntualmente al superamento delle prove di un concorso. Inoltre, l'art. 4, quarto comma, lett. d), del d.m. prevede espressamente quali criteri preferenziali di nomina per il ruolo di commissario, l'aver svolto "attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore, di tutor o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249". Ne discende che, da un lato, le due attività sono differenti, dall'altro, il significato delle disposizioni del decreto ministeriale è chiaramente non solo nel senso di distinguere le due attività m anche di indicare lo svolgimento dell'attività di coordinatore quale titolo preferenziale per la nomina a commissario.

Inoltre, il mero svolgimento di un tirocinio formativo attivo, abilitante alla partecipazione al concorso, non costituisce di per sé un'ipotesi di conflitto di interessi. Infatti, oltre alla tassatività delle cause di astensione (sul punto si confronti Cons. St. n. 1628 del 2016), deve ritenersi che "perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119).

In tale circostanza non sono emersi adeguati elementi per ritenere la sussistenza di un tale rapporto che non può desumersi dal mero svolgimento dell'attività di coordinamento di TFA. Le medesime argomentazioni consentono di superare anche la censura proposta con specifico riferimento alla figura di L.E., una delle vincitrici, che, in base alle allegazioni di parte ricorrente, risulta essere stata uditrice nel direttivo del gruppo giovani della società italiana di chimica durante lo svolgimento del concorso quando la prof.ssa A. era vicepresidente. Oltre al già citato riferimento alla tassatività delle cause di astensione, deve osservarsi, come evidenziato dall'amministrazione, che la società italiana della chimica vanta circa 3.500 iscritti, con la conseguenza che la mera iscrizione non si traduce in un'automatica violazione dei principi di imparzialità.

2.3. Con ulteriore motivo di ricorso, nel contestare la violazione dei principi di imparzialità, parte ricorrente sostiene l'illegittimità del decreto ministeriale (art. 3, comma 2) nella parte in cui limita la candidatura degli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici alla Regione sede di servizio o di residenza.

La mera previsione in questione, oltre ad essere giustificata con riferimento a motivi di economicità dell'azione amministrativa, sia in termini di spese che di tempo di svolgimento del concorso, non si traduce in una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, né, per come già rilevato, parte ricorrente indica sufficienti elementi per ritenere la sussistenza della violazione di tali principi. Ne discende che la scelta compiuta dall'amministrazione in ordine alla previsione di una tale clausola non appare illogica o irrazionale.

2.4. Parte ricorrente sostiene, poi, che vi sarebbe stata una violazione dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, in quanto le griglie di valutazioni non sarebbero state pubblicate prima dello svolgimento delle prove scritte.

Le disposizioni in esame, in realtà, non fanno riferimento alla pubblicazione delle griglie di valutazione, ma solo alla loro predisposizione; la ratio della normativa non è quella di rendere edotti i concorrenti dei criteri utilizzati, ma quella di evitare che la commissione, da un lato, giudichi senza criteri uniformi e costantemente applicati in sede di correzione e, dall'altro, di evitare modifiche dei criteri ovvero adattamenti degli stessi in relazione al contenuto degli elaborati. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento pienamente condivisibile, ha osservato che il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (Cons. Stato, VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, V, 25 maggio 2012, n. 3062; Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2015, n. 331).

La censura non può pertanto trovare accoglimento.

2.5. Le ulteriori censure proposte da parte ricorrente possono essere congiuntamente esaminate in considerazione dell'unità logica delle stesse e delle argomentazioni che portano al relativo rigetto.

In particolare, parte ricorrente ha formulato alcuni dubbi e indicato alcuni elementi di fatto che a suo giudizio comporterebbero la violazione del principio dell'anonimato ovvero vizi caducatori della procedura.

Per quanto concerne la violazione dell'anonimato, la censura risulta priva di adeguati elementi di prova. L'amministrazione ha, al contrario, evidenziato, come normalmente avviene in ipotesi di prove elaborate su p.c. che non rileva l'ordine nel quale sono inseriti i file nel computer ovvero la firma della busta crittografata da parte dei concorrenti, in quanto il sistema, dopo la consegna degli elaborati e il loro caricamento sul portale Cineca, effettua l'abbinamento del codice alla persona, mentre risulta irrilevante l'ordine di caricamento degli elaborati. In sostanza l'amministrazione ha precisato, e le argomentazioni di parte ricorrente sono inidonee a confutare tale allegazione, che i commissari, al momento della correzione, potevano vedere solo la i.d. elaborata dal sistema.

Non emergono pertanto adeguati elementi per ritenere la sussistenza di una violazione del principio di segretezza.

Parte ricorrente ha poi evidenziato che, in corso di svolgimento della prova pratica, a causa di un errore, vi è stata una rettifica della traccia, che avrebbe comportato la formulazione e proposta di una prova parzialmente diversa da quella pubblicata e per la quale i candidati si erano preparati. Ha poi evidenziato che durante le prove pratiche sono stati messi a disposizioni dei concorrenti degli strumenti inadeguati con conseguente impossibilità di eseguire le misurazioni e che non vi è prova della presenza del responsabile tecnico d'aula in occasione delle prove scritte. Le circostanze sono inidonee a inficiare la validità del concorso, in quanto: parte ricorrente non ha descritto e provato gli effetti sfavorevoli subiti a causa di tali circostanze; tutti i candidati si sono trovati nella medesima situazione; l'intervento della commissione ha evitato la formulazione di una traccia erronea.

Parte resistente ha inoltre evidenziato che le ricorrenti non hanno conseguito la votazione minima alla prova scritta e, in base all'art. 400, comma 11, D.Lgs. n. 297 del 1994, "l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva" (quindi, a quella pratica) previsione confermata dall'art. 8 comma 4 del D.M. n. 95 del 2016 secondo cui "le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti, fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10".

Le ulteriori censure, relative alla mancanza del verbale della procedura scritta, al fatto che uno dei commissari non abbia partecipato alle prove e al dubbio in ordine alla formulazione da parte della commissione di due verbali, sono prive di adeguati riscontri probatori o di elementi istruttori anche utili ai fini dello svolgimento di ulteriore istruttoria. In ogni caso, parte ricorrente non ha adeguatamente rappresentato gli effetti di tali violazioni e, in particolare, in quale modo tali violazioni di carattere formale abbiano inficiato l'esito del concorso con la conseguenza che le stesse appaiono tradursi in mere irregolarità non invalidanti. Con riferimento a eventuali contestazioni del contenuto dei verbali lo strumento è rappresentato dalla querela di falso.

Ne discende che il ricorso non può trovare accoglimento.

Le argomentazioni che precedono comportano il rigetto anche della domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.

3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della novità di alcune delle questioni giuridiche oggetto del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore


Avv. Francesco Botta

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